Scanner necessita di autorizzazioni ?

Aperto da fede, Lun 08 Novembre, 17:03 2021

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fede

Buonasera a Tutti,
Come da oggetto, vorrei gentilmente da parte vostra qualche info in merito agli scanner.
Premesso che sono inesperto in materia, non ho alcuna patente, autorizzazioni di nessun tipo nella materia delle comunicazioni.
Quindi ad oggi, so che posso utilizzare esclusivamente apparati LPD e i soliti PMR con potenza massima d'uscita è di 500mw e con batterie mezze scariche  ;).
Volvo cortesemente alcuni informazioni in merito alla legislatura inerenti ai scanner portatili.
1) Si possono detenere e/o utilizzarli legalmente in casa oppure  in giro senza patente di  radio amatore ovviamente nella piena  legalità?
in caso di  risposta positiva, tali scanner (per i non patentati) devono avere delle caratteristiche particolari, tipo limite di potenza, antenna non rimuovibile (come i PMR),  limiti  di frequenza e/o banda, ecc....

2) in caso che la detenzione e l'utilizzo di uno scanner è ammessa anche per i NON patentati,
Sotto aspetto legale,  se si modifica una ricetrasmittente  in modalità ricezione (sempre se è possibile), sotto aspetto legale lo si può considerare come scanner

vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte..

ManueleXL

Buona serata Fede.

Per l'uso di ricevitori non serve alcun tipo di autorizzazione ne esistono limitazioni tecniche antenne comprese, inoltre te lo puoi portare dove vuoi.

Le limitazioni ci sono invece a riguardo di cosa si può e non si può ascoltare, di fatto si possono ascoltare solo quelle che sono emissioni per così dire di tipo pubblico come ad esempio i radioamatori i cb oppure le emittenti commerciali e poco altro, tutto il resto sono da considerarsi trasmissioni di tipo privato e non vanno divulgate in alcun modo, chiaro poi che se sei in giro e ascolti ad esempio la airband difficilmente succederà qualcosa ma se ad esempio ascolti i servizi sanitari o peggio le forze dell'ordine prepara il documento di riconoscimento e le spese per il processo. çç7

Insomma bisogna usare la tesa, nessuno può impedirti fisicamente di ascoltare nulla neanche le leggi visto che le orecchie non te le possono togliere quindi è meglio se tieni tutto per te.
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user

Citazione di: ManueleXL il Lun 08 Novembre, 17:36 2021
Buona serata Fede.

Per l'uso di ricevitori non serve alcun tipo di autorizzazione ne esistono limitazioni tecniche antenne comprese, inoltre te lo puoi portare dove vuoi.

Le limitazioni ci sono invece a riguardo di cosa si può e non si può ascoltare, di fatto si possono ascoltare solo quelle che sono emissioni per così dire di tipo pubblico come ad esempio i radioamatori i cb oppure le emittenti commerciali e poco altro, tutto il resto sono da considerarsi trasmissioni di tipo privato e non vanno divulgate in alcun modo, chiaro poi che se sei in giro e ascolti ad esempio la airband difficilmente succederà qualcosa ma se ad esempio ascolti i servizi sanitari o peggio le forze dell'ordine prepara il documento di riconoscimento e le spese per il processo. çç7

Insomma bisogna usare la tesa, nessuno può impedirti fisicamente di ascoltare nulla neanche le leggi visto che le orecchie non te le possono togliere quindi è meglio se tieni tutto per te.

Ciao a tutti,  è tutto vero vige la regola ascolta e taci.
Quindi tutte le conversazioni che ascolterai da parte dei servizi e da i privati (se li ascolterai) non possono essere divulgate le pene sono severe credici.
ATTENZIONE, non rischiare di mettere in memoria tali frequenze stai attento da non commettere una sciocchezza simile, in caso di controllo saresti fregato dalle forze dell'ordine e sono fulmini!
Ovviamente adesso lo sai quindi stai in guardia.

La detenzione e l'uso di uno scanner e dei radioricevitori è legale al 100% vai tranquillo, comprese le antenne di tutti i tipi e senza limitazioni ma ricordati le cose scritte sopra.

Ottime cose.
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fede

Citazione di:  link=topic=7068.msg55901#msg55901 date=1636390131
Citazione di: ManueleXL il Lun 08 Novembre, 17:36 2021
Buona serata Fede.

Per l'uso di ricevitori non serve alcun tipo di autorizzazione ne esistono limitazioni tecniche antenne comprese, inoltre te lo puoi portare dove vuoi.

Le limitazioni ci sono invece a riguardo di cosa si può e non si può ascoltare, di fatto si possono ascoltare solo quelle che sono emissioni per così dire di tipo pubblico come ad esempio i radioamatori i cb oppure le emittenti commerciali e poco altro, tutto il resto sono da considerarsi trasmissioni di tipo privato e non vanno divulgate in alcun modo, chiaro poi che se sei in giro e ascolti ad esempio la airband difficilmente succederà qualcosa ma se ad esempio ascolti i servizi sanitari o peggio le forze dell'ordine prepara il documento di riconoscimento e le spese per il processo. çç7

Insomma bisogna usare la tesa, nessuno può impedirti fisicamente di ascoltare nulla neanche le leggi visto che le orecchie non te le possono togliere quindi è meglio se tieni tutto per te.

Ciao a tutti,  è tutto vero vige la regola ascolta e taci.
Quindi tutte le conversazioni che ascolterai da parte dei servizi e da i privati (se li ascolterai) non possono essere divulgate le pene sono severe credici.
ATTENZIONE, non rischiare di mettere in memoria tali frequenze stai attento da non commettere una sciocchezza simile, in caso di controllo saresti fregato dalle forze dell'ordine e sono fulmini!
Ovviamente adesso lo sai quindi stai in guardia.

La detenzione e l'uso di uno scanner e dei radioricevitori è legale al 100% vai tranquillo, comprese le antenne di tutti i tipi e senza limitazioni ma ricordati le cose scritte sopra.

Ottime cose.

ringrazio per la cortese risposta, nel fra tempo ho modificato il mio quesito, gentilmente potete rispondere anche al punto 2 del mio quesito.


IW3HQD

Citazione2) in caso che la detenzione e l'utilizzo di uno scanner è ammessa anche per i NON patentati,  Sotto aspetto legale,  se si modifica una ricetrasmittente TRX   e lo si fa diventare RX magari  intervenendo sulla  parte hardware in un laboratorio specializzato o tramite software,  a questo punto sotto aspetto legale è riconosciuto come  scanner quindi si potrà utilizzarlo  senza patente e/o autorizzazioni vari ? 
Buonasera. No, ciò non è possibile. Uno scanner deve rispettare precisi requisiti di omologazione, tra i quali la sola possibilità di ricezione. Effettuare modifiche in senso "amputativo" su un RTX non solo non lo farebbe rientrare comunque nella categoria degli scanner, ma con ogni probabilità lo renderebbe completamente inutilizzabile visto che oggi il software che regola la ricezione regola anche la trasmissione. Oltre al fatto che un RTX non copre un range di frequenza così ampio come quello di uno scanner, quindi lei perderebbe sostanziose porzioni di frequenza che sarebbero di fatto inascoltabili.
73 de IW3HQD

fede

Citazione di: IW3HQD il Lun 08 Novembre, 18:03 2021
Citazione2) in caso che la detenzione e l'utilizzo di uno scanner è ammessa anche per i NON patentati,  Sotto aspetto legale,  se si modifica una ricetrasmittente TRX   e lo si fa diventare RX magari  intervenendo sulla  parte hardware in un laboratorio specializzato o tramite software,  a questo punto sotto aspetto legale è riconosciuto come  scanner quindi si potrà utilizzarlo  senza patente e/o autorizzazioni vari ? 
Buonasera. No, ciò non è possibile. Uno scanner deve rispettare precisi requisiti di omologazione, tra i quali la sola possibilità di ricezione. Effettuare modifiche in senso "amputativo" su un RTX non solo non lo farebbe rientrare comunque nella categoria degli scanner, ma con ogni probabilità lo renderebbe completamente inutilizzabile visto che oggi il software che regola la ricezione regola anche la trasmissione. Oltre al fatto che un RTX non copre un range di frequenza così ampio come quello di uno scanner, quindi lei perderebbe sostanziose porzioni di frequenza che sarebbero di fatto inascoltabili.
la ringrazio per la sua cortese risposta.

IK3OCA

Che uno scanner debba essere omologato in base a qualche norma non lo sapevo. Mi si può gentilmente indicare in base a quale disposizione?

Grazie in anticipo + 73 Rosario

User100

L'unica omologazione richiesta è non avere il pulsante per trasmettere.

Fede, il radioascolto è un'arte, un'avventura oltre che un passatempo, il mio unico suggerimento è di dotarti di un buon apparato e poi di non fare ascolto solo da casa. Il radioascolto va fatto all'aperto e poco in casa.

Buoni ascolti.

fede

Citazione di: Unicums il Lun 08 Novembre, 20:01 2021
L'unica omologazione richiesta è non avere il pulsante per trasmettere.

Fede, il radioascolto è un'arte, un'avventura oltre che un passatempo, il mio unico suggerimento è di dotarti di un buon apparato e poi di non fare ascolto solo da casa. Il radioascolto va fatto all'aperto e poco in casa.

Buoni ascolti.

Condivido che... "il radioascolto è un'arte, un'avventura oltre che un passatempo, il mio unico suggerimento è di dotarti di un buon apparato e poi di non fare ascolto solo da casa. Il radioascolto va fatto all'aperto e poco in casa."
purtroppo non ho il patentino, quindi cerco di tastare il terreno per invogliarmi a fare le autorizzazioni....  peccato che non lo fatto nel periodo del lock down.

Comunque tornando al tema dello scanner, da quello che sapevo è, che l'omologazione è stata abolito quindi  il certificato di conformità. Ed è stato sostituito con la dichiarazione di conformità da parte del costruttore o importatore  che serve esclusivamente per la commercializzazione di apparati nel territorio Europeo,  restano invariate le leggi per l'utilizzo. 
quindi una volta commercializzato l'utilizzatore si deve attenere alla legislatura del proprio paese. quindi  in mancanza di  patentino andare  in giro con una ricetrasmittente (non LPD/PMR) accesa, il rischio è di essere denunciati con il principio di presunzione di aver trasmesso su  frequenze non autorizzate.
Diversamente se si dimostra che la ricetrasmittente non ha piu il tasto PTT quindi non è in grado di trasmettere a seguito di una modifica, con quale principio l'utilizzatore viene  denunciato ?
fra altro non c'e alcun divieto di auto costruirsi apparati ricetrasmittente oppure riceventi. (salvo prova contraria.) quindi cosa cambia se modifico una ricetrasmittente in una ricevente ?

p.s.: ovviamente intendo che l'apparto non deve avere in memoria  frequenze non autorizzate per l'ascolto...
 

User100

Non puoi utilizzare una trasmittente modificata perchè potresti riportarla a trasmettere. Devi dotarti di un ricevitore come L'Uniden UBC 125 XLT https://amzn.to/3EAcqGb o similari. Io lo possiedo e lo tengo sempre in borsa, lo uso per strada, in auto, in montagna, al mare, in ufficio. Ovunque mi vada ed oltretutto ho il nominativo SWL del MISE, anche se non obbligatorio.

Dopo l'ascolto sono passato al CB.

Adesso aspetto di fare l'esame per diventare radioamatore.

ManueleXL

CitazioneDiversamente se si dimostra che la ricetrasmittente non ha piu il tasto PTT quindi non è in grado di trasmettere a seguito di una modifica, con quale principio l'utilizzatore viene  denunciato ?
Facciamo chiarezza, non esistono modifiche per far trasmettere un ricevitore :) Una ricetrasmittente è composto da un circuito trasmittente e uno ricevente, nel senso che non è una questione se ha il pulsante ptt o meno perché è ovvio che se ce l'ha allora è una ricetrasmittente o al limite una trasmittente ma non di certo un ricevitore.

Citazionefra altro non c'e alcun divieto di auto costruirsi apparati ricetrasmittente oppure riceventi. (salvo prova contraria.) quindi cosa cambia se modifico una ricetrasmittente in una ricevente ?
I ricevitori possono costruirli tutti così come possono essere comprati.

Per i trasmettitori il discorso è diverso perché è logico che se è vietato usare un rtx commerciale lo è anche se auto costruito pure e se sulla CB o PMR446 visto che non avrebbe alcuna certificazione e controllo, al massimo ci si può costruire dei circuitini per trasmettitori tipo radio microfono o giù di li e solo per frequenze consentite.
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IK3OCA

Salve, ho fatto una ricerca senza trovare una norma che indichi la necessità che uno scanner debba essere omologato.

Invece ho trovato l'art. 617 bis del Codice penale che testualmente dice:

"Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d'intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."

Le parole magiche sono "al fine di intercettare ... comunicazioni" come effettivamente avviene per il possessore di uno scanner, se no a cosa serve uno scanner?

A questo proposito la C. di Cassazione penale sez. V 03 giugno 2008 n. 40249 dice:
"Integrano gli estremi dei reati di cui agli art. 617, commi 1 e 3, e 617 bis c.p. l'installazione di un apparecchio radioricevente idoneo a intercettare le trasmissioni della centrale operativa delle forze dell'ordine e la conseguente cognizione delle comunicazioni intercorse tra la centrale operativa e le pattuglie delle forze dell'ordine operanti sul territorio."

Inoltre la C. di Cassazione Sez. 5, 3061/2011 aggiunge:
"Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato."

Di fronte a questa estremizzazione, che configura come reato anche la semplice installazione di uno scanner, anche se non sia stato nemmeno attivato o non funzioni, non rimane che ritenere che il semplice possesso di uno scanner possa dare problemi difficilmente risolvibili, e che sia opportuno, al fine di ridurre l'ipotesi di gravità di tale reato (tale è definito), l'ottenimento di un nominativo di SWL e non lasciare assolutamente settaggi su frequenze di comunicazioni segrete come quelle dei Carabinieri anche se non desiderate, ma predisposte casualmente.

Resta da capire come possa essere lasciata libera la vendita degli scanner, visto che al pari delle armi da fuoco è considerato reato il semplice possesso se è avvenuto "fuori dei casi consentiti dalla legge".

Poveri noi.

73 Rosario


User100

"Fuori dai casi consentiti dalla legge"

SWL autorizzati, radioascolto sulle bande radioamatoriali.

Il resto è vietato.

ManueleXL

Tradotto ai fatti: se ti colgono il flagrante con un ricevitore sintonizzato dove non dovrebbe scatta la sanzione ma se sei dove l'ascolto è libero non succede nulla.

E' successo anche qualche anno fa a un radioamatore, durante un inaspettato controllo il zelante funzionario ha acceso uno scanner e si è ritrovato su di una frequenza non di libero ascolto e il povero radioamatore che manco si ricordava di avere quel ricevitore e che all'accensione fosse dove non doveva essere è scattata la denuncia. Certo è stato il più sfortunato del mondo ma è successo.

Citazione"Fuori dai casi consentiti dalla legge"
SWL autorizzati, radioascolto sulle bande radioamatoriali.
Nella maniera più assoluta, infatti da anni è stato abolito l'obbligo di richiesta del nominativo SWL che appunto consentiva l'ascolto delle bande amatoriali poiché in precedenza, incredibile ma vero, era vietato ascoltare pure i radioamatori.
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IW3HQD

Le sentenze della Cassazione sopra citate fanno riferimento a processi penali dei quali bisognerebbe avere contezza nella loro integralità, non sapendo quale sia stato l'effettivo casus belli della vicenda esaminata. Oggi comunque, a seguito della liberalizzazione anche del settore SWL, questo tipo di problemi non si pongono più: la ricezione è libera, con il solo obbligo di non divulgare il contenuto di comunicazioni eventualmente captate al di fuori dei segmenti di frequenza radioamatoriali, perciò assoggettate a regime di riservatezza. Confermo inoltre che la sola memorizzazione di frequenze riservate ad altro traffico non radioamatoriale è di per sé sufficiente per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 102 c. 4 DLG 259/2003.
73 de IW3HQD

User100

Non ho avuto ancora modo di leggere le sentenze, ma andando ad intuito, quell'articolo del CP trova applicazione in riferimento all'installazione abusiva di telecamere e microfoni nascosti per ascoltare in modo fraudolento conversazioni. Sennò tutti sarebbero liberi di piazzare microfoni e telecamere nascoste nelle case altrui.

IK3OCA

Salve Gianmarco IW3HQD e ciao a tutti! Gianmarco non ho trovato sentenze più recenti della Corte di Cassazione, e, inoltre, l'art. 617 bis del Codice penale rimane sempre lo stesso, ed espressamente vieta "l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche".

Viene dunque vietato non solo l'uso, ma anche la sola installazione di qualsiasi apparecchiatura atta ad intercettare conversazioni, quindi scanner compresi.

Fa unica eccezione, a quanto mi consta, l'art. 134 del Codice delle comunicazioni elettroniche che, a 4° comma, dice: "4. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore."

Ma questa attività di solo ascolto, per restare entro i confini di legge, non dovrebbe essere attuata mediante uno scanner, ma con un dispositivo atto a ricevere solo le conversazioni radioamatoriali, altrimenti si incorrebbe ancora nel divieto anzidetto.

Ben consapevole di quella che appare una restrizione eccessiva, non trovo ulteriori fonti che vadano contro al suddetto divieto; se del caso sarei ben lieto di prenderne conoscenza.

73 Rosario


ManueleXL

Non esistendo ricevitori che ricevono solo le frequenze dei radioamatori o comunque consentite, di fatto si potrebbe arrestare il nonnetto che ascolta la partita con la radiolina che riceve pure le onde corte a larga banda. Mi sa che c'è qualcosa che non mi torna. ::)
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IW3HQD

@Rosario
Lex speciali derogat generali, recitava un antico brocardo latino che si applica anche ai giorni nostri. La legge "speciale" è quella del MISE, il quale ha stabilito con apposita normativa la disciplina sulla sola ricezione, di fatto liberalizzandola e vincolandola ai soli limiti visti poco sotto.
La ricezione di comunicazioni al di fuori delle gamme radioamatoriali deve essere "accidentale": tale "accidentalità" non piò tuttavia essere dimostrata se non attraverso la memorizzazione della frequenza sul dispositivo o la flagranza nell'ascolto; tuttavia, anche in quest'ultimo caso risulta oltremodo difficile dimostrarne la volontarietà. Resta impregiudicata la sanzione per la divulgazione delle anzidette comunicazioni, che apre a scenari molto più complessi.
73 de IW3HQD

IK3OCA

Salve, saluto tutti! Per Unicums sì, dici bene, in effetti Brocardi è un buon sito, lo conosco e l'ho esaminato. Per ManuelXL in effetti c'è una discrasia fra la legge e gli usi e le necessità correnti (che possono provocare variazioni nelle leggi non appena i sigg. Parlamentari se ne accorgono e gli venga voglia di fare qualcosa) e credo anche che se i Tutori della legge si attiveranno molti nonnetti (io ci sono vicino, ma non mi avranno.......- ;D,) possono venire acciuffati, con gusto di molti avvocati, sempre velocissimi nello scrivere le parcelle.

Per IW3HQD non sono al corrente di leggi che superino anche solo in via generale, o deroghino, i dettami dell'art. 617 bis del Codice penale; riguardo al Codice delle comunicazioni elettroniche se il 4° comma dell'art. 134 consente libertà d'ascolto dei radioamatori si tratta di un argomento diverso da quello del Codice penale, che non riguarda l'ascolto, ma più precisamente le apparecchiature: "chiunque .... installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d'intercettare ...." rimanendo l'ascolto solo un'eventualità.

Signori radioamatori e appassionati dovremmo proporre un'iniziativa di legge d'iniziativa popolare (solo 50.000 firme ex art. 71 2° c. della Costituzione ;D) che dia libertà di strumentazione e di ascolto e sussidi finanziari ai nonnetti che vogliano acquistare uno scanner.

73 Rosario




ManueleXL

Citazionel'art. 617 bis del Codice penale rimane sempre lo stesso, ed espressamente vieta "l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche".
Se questo articolo venisse applicato probabilmente almeno il 50% degli italiani a iniziare da quelli che stanno in casa di riposo finirebbero in galera per possesso di apparecchi atti a intercettare non si sa bene cosa. ^-^
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IW3HQD

CitazionePer IW3HQD non sono al corrente di leggi che superino anche solo in via generale, o deroghino, i dettami dell'art. 617 bis del Codice penale; riguardo al Codice delle comunicazioni elettroniche se il 4° comma dell'art. 134 consente libertà d'ascolto dei radioamatori si tratta di un argomento diverso da quello del Codice penale, che non riguarda l'ascolto, ma più precisamente le apparecchiature: "chiunque .... installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d'intercettare ...." rimanendo l'ascolto solo un'eventualità.
@Rosario
Probabilmente sono io che non riesco a spiegarmi, di questo me ne scuso.
L'art. 617bis CP fa riferimento espresso ad apparecchiature o parti di esse idonee a intercettare o impedire comunicazioni telegrafiche o conversazioni telefoniche, quindi non lo ritengo applicabile alla fattispecie del radioamatore / radioappassionato che con il suo scanner va ad ascoltare le frequenze radioamatoriali. Il 617bis era stato introdotto nel CP con L. 8 aprile 1974 n° 98: eravamo in periodi storici completamente diversi da quelli attuali, con un terrorismo eversivo arrembante e con una CB appena sdoganata, ma vista ancora con estremo sospetto.
Viceversa, il MISE con legge "speciale" rispetto a quella più generale del CP ha di fatto liberalizzato l'ascolto da parte degli appassionati, eliminando quell'ultimo "balzello" costituito dall'obbligo di licenza SWL per l'impianto e l'esercizio di una stazione radioricevente.
Come si vede, marciamo su due binari paralleli, ma tra loro diversi. Vengono fatte naturalmente salve le ipotesi di divulgazione di comunicazioni radio non indirizzate alla stazione ricevente o intercettate al di fuori delle frequenze radioamatoriali.
Di qui, la liceità di ricevitori panoramici ad ampio spettro, il cui uso è disciplinato dalla lex specialis del MISE.
Spero di essermi riuscito a spiegare, sennò quel pezzo di carta che ho attaccato al muro lo restituisco!
73 de IW3HQD

IK3OCA

Caro Gianmarco IW3HQD (ciao a tutti!) ho inteso benissimo la tua argomentazione, che riguarda la prevalenza, nella medesima fattispecie, delle leggi speciali, che riguardano precise categorie di eventi o soggetti, rispetto a quelle che trattano in generalità la materia, appunto "lex specalis derogat legi generali", ma non sono riuscito a collimare le due categorie che mi appaiono non coincidenti, e quindi non applicabili ad esse la specialità della legge del Codice delle comunicazioni elettroniche: l'ascolto (riguardo ai radioamatori) e l'uso di apparati atti a intercettare una generalità di comunicazioni private anche estranee all'attività propria di radioamatore come sono gli scanner.
Vero, stiamo percorrendo due strade parallele. Ma resta il codice penale: come mai non l'hanno modificato nel rispetto delle esigenze dei radioamatori? Per disinteresse o per inapplicabilità dell'eccezione?

Però io non sono un giurista di professione, ma solo un masticatore di norme, e resto quindi nella speranza che tu abbia perfettamente ragione, con la logica che non ti ho mai visto mancare, e che tu tolga tutti i chiodi dal muro in modo che mai possa appenderci alcun pezzo di carta!

Quando molti anni fa non si poteva usare la radio HF in mobile sono andato in Turchia in camper camuffando il mio FT7 da autoradio ed ora, finchè non mi sarò sentito tranquillo (magari chiedo al MISE) al primo scanner che compro lo camuffo da orsetto di peluche. ;D

73 Rosario





IW3HQD

Citazionecome mai non l'hanno modificato nel rispetto delle esigenze dei radioamatori? Per disinteresse o per inapplicabilità dell'eccezione?
Caro Rosario, qui sta il nocciolo! A mio avviso, perché la fattispecie penale tratta ambiti totalmente diversi da quella del MISE.
L'intercettazione/impedimento deve riguardare conversazioni TELEFONICHE o TELEGRAFICHE: ergo, se il solerte funzionario mi trova intento ad ascoltare con il mio scanner il ponte radioamatoriale X, non potrà certo denunziarmi ai sensi del 617bis poiché il mio comportamento non rientra nella fattispecie delittuosa delineata dal citato articolo.
Potrei essere d'accordo sull'applicabilità della norma qualora il solerte funzionario mi avesse trovato ad ascoltare con il mio scanner le comunicazioni telefoniche dei cellulari che avvenivano in analogico sulle reti ETACS (oggi dismesse), e credo che al riguardo ai bei tempi l'Escopost avesse fatto anche qualcosa...
Come detto, nel 1974 vi era tutt'altro quadro sociale rispetto all'attuale: per le intercettazioni telefoniche non esisteva ancora una legge specifica e molto del traffico radio ministeriale avveniva appunto tramite CW (tuttora nelle prefetture ci sono le reti radio HF perfettamente funzionanti).
Sull'ascolto radio vige quindi la legge speciale del Codice delle Comunicazioni che disciplina nello specifico l'attività SWL.
Un caro saluto.
73 de IW3HQD

ManueleXL

CitazioneTELEFONICHE o TELEGRAFICHE

Non solo certe la leggi sono vecchie ma anche molte definizioni in uso, infatti c'è scritto proprio TELEGRAFICHE che fino a prova contraria significa "per mezzo del telegrafo" perciò queste norme si riferiscono alle intercettazioni delle comunicazioni tramite il telegrafo e non tramite la radio HI. :D

Sembra una battuta ma fa capire che esistono ancora leggi fatte quando gli uomini vivevano nelle caverne.
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User100

State facendo tutti una gran confusione. Quell'articolo punisce chi installa in modo fraudolento una cimice e ascolta non chi acquista un ricevitore e ascolta.

Cit.: Trattasi di disposizione che punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (617), indicando infatti come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni telefoniche o telegrafiche altrui.


ManueleXL

Può essere che si riferisca a questo, infatti ascoltare quello che passa per radio è una questione ma ascoltare la cimice installata appositamente è una faccenda completamente diversa.
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User100

Infatti si parla di farlo in modo "fraudolento". Un QSO che viaggia in frequenza è liberamente ascoltabile perchè non è criptato ne segreto.

IK3OCA

Salve, Unicums dove trovi il modo "fraudolento"?

User100

Lo trovo nel modus operandi. Tu installi un apparecchiatura per carpire conversazioni senza che il soggetto ne sia a conoscenza.

E questo vale se ti mando un malware sul cellulare per spiarti, se ti metto una microspia in casa, se registro una conversazione telefonica senza avvisare la controparte, se mando portanti continue con la radio. Non se ho uno scanner e ascolto cosa c'è nell'etere.

Signori, rispetto della legge, non c'è dubbio, ma non usiamo la politica del terrore. Anche perchè, diciamo pure le cose come stanno, le FFOO usano reti criptate quindi non si sente nulla e quelle che non ce l'hanno se devono dire qualcosa di delicato telefonano. O si crede ancora che i segreti di Stato viaggiano via radio?

IK3OCA

Salve, l'art. 617 bis C.P., a quanto afferma la Corte di Cassazione, mira a tutelare la violazione della riservatezza e la libertà delle comunicazioni fra persone, non solo per cimici o altri arnesi da 007 come accenna Unicums, ma anche in tutti gli altri modi, e quindi anche mediante indiscreti ascolti via radio.
Credo che la norma sia stata varata quando per i nostri Parlamentari l'ascolto via radio poteva apparire come qualcosa di simile ad uno spionaggio da agenti stranieri muniti di terribili scanners ascoltatutto da cui difendersi con sanzioni terribili; oggi la norma resta immutata e potrtebbe produrre fastidi agli ascoltoni con scanner.

Sui diversi punti di vista io non mi sento di aver risolto del tutto la problematica, ma devo dire che ho partecipato con piacere alla discussione per la limpidezza e serietà degli intervenuti.

In proposito ho inviato al MISE un'interpellanza, e se e quando mi vorranno rispondere vi terrò informati sul loro punto di vista, non ovviamente vincolante, ma almeno orientante per gli addetti dei lavori.

73 Rosario

User100

Rosario, aspetto con molta curiosità la risposta del MISE, vediamo cosa diranno in merito. Aggiornaci.

user

Ciao Rosario, ottimo ben fatto grazie da parte di tutti.
Un caro saluto.
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IK3OCA

Ringrazio per le belle parole!
Nel frattempo qualcosa si è mosso: l'URP del MISE mi scrive che è stata inviata la domanda all'ufficio competente, adesso ci devono pensare ;D

73 Rosario

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