ARI Associazione Radioamatori Italiani

Aperto da RadioNews, Sab 07 Marzo, 09:50 2015

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RadioNews

L'A.R.I. e' un Ente Morale che raggruppa oltre 15.000 Radioamatori Italiani. Il radiantismo, a livello mondiale, e' una attività di istruzione e ricerca, che affratella ed unisce Popoli e Nazioni al di la delle barriere linguistiche e delle religioni.

In Italia e', in particolare, protagonista nel delicato settore della Protezione Civile.

L'ARI e' sempre stata con i Suoi volontari in prima linea in tutte le gravissime emergenze che hanno colpito il nostro Paese..

Essa ha inoltre sottoscritto importanti Convenzioni e Protocolli di intesa con il Ministero d'Istruzione, con Regioni e pubbliche amministrazioni, per il perseguimento dei propri fini sociali tra i quali spicca la formazione e l'indirizzo professionale dei giovani



STATUTO A.R.I. - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Art. 1 DENOMINAZIONE E SCOPI
1- L'Associazione Radioamatori Italiani – A.R.I., già denominata Associazione Radiotecnica Italiana, è
sorta il 1° gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club
Nazionale Italiano, ed è stata eretta in Ente Morale con DPR n. 368 del 10 gennaio 1950.

2- Scopi dell'Associazione sono:
a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori e i titolari
di attestato della attività di ascolto (SWL);
b) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico, promuovendo esperimenti e prove;
c) costituire organo di collegamento ed assistenza fra i Soci e la pubblica Amministrazione centrale e
periferica per ciò che concerne la divulgazione dell'attività radiantistica;
d) mantenere relazioni con analoghe associazioni od Enti sia nazionali che esteri con particolare
riferimento alla I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) della quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia,
al fine di tutelare gli interessi dei Soci nei loro confronti;
e) costituire a favore dei propri Soci centri o gruppi di formazione sia tecnica che di interesse generale
in materia di radiantismo;
f) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione.

3- L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Art. 2 SEDE E ANNO SOCIALE
1- L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Milano, Via Scarlatti 31, e potrà essere trasferita in
altra città con delibera dell'Assemblea Generale dei Delegati, presa con una maggioranza che
rappresenti i voti di almeno il 75% degli iscritti aventi diritto al voto.

2- L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare

Art. 3 SOCI
1- L'Associazione è composta dai Soci Effettivi, Soci Juniores, Soci Onorari e Soci a Vita indicati al
punto (2) seguente. I Soci Effettivi sono tenuti a versare alla Segreteria Generale, entro il periodo
stabilito dal Regolamento di Attuazione, una quota annuale che per ogni anno sarà deliberata dal
Consiglio Direttivo Nazionale. Nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione, l'ammontare della
quota sarà reso noto entro l'anno precedente a quello di riferimento, e comprenderà una parte di
competenza della Sezione di appartenenza del Socio (denominata quota di ristorno) che, con le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà attribuita alla Sezione di competenza.

2- I Soci Effettivi sono le persone fisiche di qualsiasi nazionalità e di ineccepibile moralità che abbiano
raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e che facendo propri i principi e valori anche
comportamentali di amicizia, lealtà e probità, che sono propri del servizio internazionale di radioamatore,
abbiano conseguito l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore o l'attestato
della attività di ascolto (SWL), sempre che tali autorizzazioni non siano state definitivamente revocate
per cause imputabili alla condotta del titolare. I Soci Juniores sono le persone fisiche che trovandosi
nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano raggiunto la maggiore età. Essi sono
tenuti a pagare la quota stabilità dal Consiglio Direttivo Nazionale, non prendono parte alle votazioni, e
non possono essere eletti alle cariche sociali. La loro domanda di ammissione dovrà necessariamente
essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo
Nazionale per speciali benemerenze, ed in quanto tali non hanno l'obbligo di versare alcuna quota. Essi
non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative. I Soci a Vita
sono i Soci Effettivi ai quali il Consiglio Direttivo Nazionale abbia, con delibera, riconosciuto tale
qualifica, avendo essi soddisfatto i requisiti previsti dalle apposite norme regolamentari.

3- L'Associazione, secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione, potrà affiliare altri
soggetti o persone fisiche le quali, pur possedendo i requisiti soggettivi indicati nell'articolo precedente,
non siano tuttavia in possesso dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore
o dell'attestato della attività di ascolto (SWL), ma condividano gli obiettivi associativi o desiderino
concorrere allo sviluppo del radiantismo.

4- Il Regolamento di Attuazione dispone circa le modalità di ammissione all'Associazione Radioamatori
Italiani, quelle di esercizio dei diritti spettanti a tutti i Soci ai sensi del presente Statuto, nonché la perdita
della predetta qualifica anche come conseguenza di decisione in sede disciplinare.

Art. 4 PATRIMONIO
1- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalla Biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi;
c) dai beni mobili risultanti dall'inventario come indicati nello stato patrimoniale approvato dall'Assemblea
Generale dei Delegati

2- Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva. L'Assemblea Generale
dei Delegati può tuttavia deliberare il loro investimento per l'accrescimento del patrimonio sociale o il
loro utilizzo per il perseguimento dei fini associativi.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1- Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale dei Delegati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo Nazionale;
d) il Collegio Sindacale Nazionale;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) le Sezioni;
g) i Comitati Regionali

Art. 6 ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI
1- L'Assemblea Generale dei Delegati è l'organo sovrano dell'Associazione Radioamatori Italiani, quale
espressione democratica e rappresentativa dei soci che compongono l'Associazione. Essa è composta
da Delegati eletti per referendum tra i soci secondo quanto previsto dal presente Statuto e con le
modalità indicate dal Regolamento di Attuazione. Essi esprimono il voto in rappresentanza dei soci
deleganti, previa verifica da parte del Collegio Sindacale Nazionale della regolarità dei loro poteri di
rappresentanza.

2- L'Assemblea Generale dei Delegati adotta lo Statuto e ne delibera eventuali variazioni; detta le linee
guida programmatiche della Associazione; elegge ogni tre anni il Presidente, i componenti del Consiglio
Direttivo Nazionale, i componenti del Collegio Sindacale Nazionale e del Collegio dei Probiviri; dichiara
lo scioglimento della Associazione Radioamatori Italiani con una maggioranza che rappresenti i voti di
almeno il 75% degli iscritti aventi diritto al voto e ne delibera le modalità di liquidazione.

3- Le Assemblee Generali dei Delegati possono essere Ordinarie o Straordinarie.

4- L'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati è convocata una volta all'anno, secondo quanto
previsto dal Regolamento di Attuazione, normalmente entro il 31 maggio dell'anno corrente.
5- L'Assemblea Generale Straordinaria dei Delegati è convocata nei termini previsti dal Regolamento di
Attuazione, tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale od il Collegio Sindacale Nazionale lo
ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da parte di tanti Delegati che
rappresentino almeno un terzo dei Soci Effettivi.

6- Qualora il contenuto della votazione sulla quale l'Assemblea Generale dei Delegati è chiamata ad
esprimersi, vuoi in sede Ordinaria che Straordinaria, sia limitato ad una espressione di assenso o
dissenso, i soci potranno esprimersi con un referendum diretto attraverso un voto delle Sezioni inoltrato
in forma telematica certificata, secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.

7- E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale convocare le Assemblee Generali dei Delegati emanando
apposita delibera e stabilendo di volta in volta la località più idonea allo svolgimento dei lavori
assembleari, oppure indire il referendum diretto tra i soci nei casi previsti dall'articolo precedente.

8- Le Assemblee Generali dei Delegati, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma
presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o da un Vice Presidente. In esse funge da
segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale che ne redigerà e divulgherà il verbale
nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione. Le delibere assunte in Assemblea saranno di norma
pubblicate sull'Organo Ufficiale dell'Associazione.

9-L'Assemblea ha comunque facoltà di scegliere quale Presidente dell'Assemblea qualsiasi Delegato
intervenuto. Ad essa possono assistere i Soci dell'Associazione.

10- In prima convocazione l'Assemblea Generale dei Delegati potrà deliberare con l'intervento di almeno
la metà dei Delegati che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei Soci Effettivi. Per la seconda
convocazione, da tenersi in giornata successiva, sarà sufficiente l'intervento di tanti Delegati che
rappresentino almeno un terzo dei soci Soci Effettivi. Le deliberazioni saranno valide quando riportino il
voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti; in caso di parità di voti, la votazione si riterrà
come se avesse avuto esito negativo.

11-Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che l'Assemblea di volta in volta deciderà.

12-All'Assemblea Generale dei Delegati Ordinaria devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'andamento economico e sul funzionamento
dell'Associazione;
b) il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell'anno in corso;
c) la relazione del Collegio Sindacale Nazionale;
d) gli altri argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, dal Collegio Sindacale
Nazionale o dai Delegati di Assemblea che saranno iscritti all'Ordine del Giorno, così come previsto dal
Regolamento di Attuazione, dopo la verifica di idoneità effettuata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

13- I Delegati di Assemblea vengono eletti ogni anno su base regionale in numero tale da assicurare la
concreta ed effettiva rappresentatività della base sociale, secondo quanto previsto dal Regolamento di
Attuazione. I Delegati rappresentano in Assemblea i Soci della propria Regione ed a loro spetta il dovere
di trasmettere al Collegio Sindacale Nazionale eventuali mozioni da inserire all'O.D.G. dell'Assemblea
Generale dei Delegati.

14- Il grave e motivato impedimento del Delegato a partecipare alla Assemblea Generale, deve essere
immediatamente comunicato al Collegio Sindacale Nazionale; le Sezioni afferenti tale Regione, con atto
scritto e trasmesso in copia al Collegio Sindacale Nazionale esclusivamente per quella occasione,
provvedono a delegare la funzione ad altro socio che dovrà essere scelto tra i primi candidati non eletti
al referendum regionale per la nomina dei Delegati.

ART. 7 PRESIDENTE
1. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed ha le funzioni ad esso attribuite dal
presente Statuto. Facendo proprie le indicazioni ricevute dall'Assemblea Generale dei Delegati, egli cura
affinché le azioni del Consiglio Direttivo Nazionale siano rispondenti alle politiche di fondo
dell'Associazione volute dall'Assemblea.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
1. II Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente, da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea
Nazionale dei Delegati, ed uno nominato dal Ministero delle Comunicazioni. Questo ultimo membro è
esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità del Ministero nei
confronti di chicchessia.

2- Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i propri membri due Vice Presidenti, un Segretario
Generale, un Cassiere ed un Vice Segretario Generale.

3- I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non possono ricoprire alcuna carica
nell'organizzazione periferica nell'Associazione; partecipano alle sedute dell'Assemblea Generale dei
Delegati alle quali possono prendere la parola senza diritto di voto.

4- Al Consiglio Direttivo Nazionale spettano:
a) tutti i poteri che per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale dei Delegati;
b) l'attuazione delle linee guida programmatiche suggerite dalla Assemblea dei Delegati;
c) la funzione di indirizzo politico-amministrativo per cui esso individua gli obiettivi e le risorse,
adottando gli atti a ciò idonei, e ne verifica la rispondenza ai risultati e delibera sull'importo della quota
associativa nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione.
d) la trattazione delle questioni attinenti le finalità Istituzionali, mantenendo i rapporti con le
Amministrazioni centrali dello Stato ed altri organismi o istituzioni, nazionali o estere;
e) la nomina e revoca del Direttore Amministrativo, cui viene demandata la gestione amministrativa
corrente dell'Associazione. Ad esso il Consiglio indica le priorità ed impartisce le conseguenti direttive
generali dell'azione amministrativa, della gestione, dei tempi da rispettare e dei risultati da conseguire
per i quali, nell'ambito delle funzioni assegnate, egli risponde al Consiglio;
f) la determinazione della pianta organica dei dipendenti e le eventuali sue variazioni su proposta del
Direttore Amministrativo;
g) la deliberazione sui contratti e gli altri atti che vincolano i bilanci oltre l'esercizio e sull'assunzione di
finanziamenti a medio e lungo termine;
h) l'attribuzione degli incarichi ai propri componenti con l'istituzione di un sistema di controlli interni;
i) l'affidamento - per motivate esigenze ed entro limiti numerici prestabiliti - di incarichi di consulenza e
di collaborazione ad esperti nei settori attinenti alle finalità istituzionali;
5- I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti per
non più di tre mandati consecutivi fatta eccezione per il rappresentante nominato dal Ministero delle
Comunicazioni. Il Regolamento di Attuazione disciplina il computo degli eventuali mandati in precedenza
già espletati. In caso di vacanza, anche non concomitante, fino ad un massimo di tre (3) membri
nominati dall'Assemblea Generale dei Delegati durante il triennio, il Consiglio Direttivo Nazionale deve
entro 30 giorni dalla "vacatio" ricorrere all'istituto della surroga, conferendo il mandato ai primi tre (3) dei
non eletti dalla Assemblea Generale dei Delegati che, interrogati per ordine decrescente il numero di
preferenze ottenute, si dichiarino disponibili ad accettare l'incarico. I Consiglieri così nominati durano in
carica sino allo scadere del triennio in corso, con facoltà, in questo solo caso, di procedere alla nomina
al loro interno della carica eventualmente vacante di Presidente. Con la vacanza di un quarto
Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale decade e si dovrà immediatamente convocare l'Assemblea
Generale dei Delegati per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo Nazionale. In questo caso, la
rinunzia al mandato da parte di un membro del Consiglio avrà effetto immediato solo qualora rimanga in
carica una maggioranza deliberativa del Consiglio Direttivo Nazionale; ovvero, in mancanza del numero
minimo di Consiglieri così come espresso dall'art. 9/1, la rinunzia al mandato avrà effetto dal momento in
cui, in seguito alle scelte dell'Assemblea Generale dei Delegati, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale; in questo ultimo caso, i Consiglieri dimissionari mantengono tutti gli obblighi e doveri inerenti
alla loro carica sino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 9 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
1- Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale è richiesta la presenza di almeno
cinque (5) membri eletti dalla Assemblea Generale dei Delegati; nessuna adunanza sarà validamente
costituita se non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua assenza, da un Vice Presidente) con
l'assistenza del Segretario Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale).
Le adunanze potranno essere convocate e tenute anche per via telematica secondo le modalità
deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2- Nel caso in cui sia necessario assumere decisioni consiliari che rivestano carattere di particolare
urgenza e che non possono attendere la convocazione di una riunione del Consiglio Direttivo Nazionale,
il Presidente deve interpellare gli altri componenti il Consiglio stesso per iscritto (anche via fax o posta
elettronica). Ogni decisione sarà valida quando la metà più uno dei componenti manifestino il loro
assenso espresso per le medesime vie. In questo caso sarà redatta, a cura del Presidente Nazionale,
una relazione contenente le motivazioni della procedura d'urgenza, le espressioni di voto dei
componenti, la decisione eventualmente adottata, che sarà acclusa al verbale della prima seduta utile
successiva del Consiglio Direttivo Nazionale.

3- Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del
Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. In nessun caso possono essere adottate delibere
che non abbiano riportato almeno quattro (4) voti favorevoli. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo
Nazionale sarà redatto sintetico e sommario verbale. Di norma, le delibere prese saranno pubblicate
sull'Organo Ufficiale nel rispetto delle norme inerenti la privacy, e rese disponibili per via telematica a
tutte le Sezioni.

4- Il Consigliere nominato dalla Assemblea Generale dei Delegati che nel corso del proprio mandato
perde la qualità di socio effettivo a qualsiasi titolo, decade dal proprio incarico e si dovrà ricorrere
all'istituto della surroga per colmare il vuoto in Consiglio, nei limiti previsti dall'art.8/5.

Art. 10 COLLEGIO SINDACALE NAZIONALE
1- Il Collegio Sindacale Nazionale è composto da tre (3) membri effettivi più un supplente che sono
nominati dalla Assemblea dei Delegati fra i Soci Effettivi in possesso di particolari competenze in ambito
amministrativo, giuridico o contabile.

2- I Sindaci hanno l'obbligo, coadiuvati dal Direttore Amministrativo, di controllare con regolare cadenza
l'amministrazione dell'Associazione e accertare la disciplinata tenuta della contabilità sociale e la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I Sindaci possono, anche
individualmente, qualora le funzioni del Collegio vengano delegate ad un unico membro per il
compimento di singoli atti, procedere ad ispezioni e controlli di cui verrà dato atto, così come ogni altra
attività istituzionale, nell'apposito Libro del Collegio Sindacale.

3- Ai Sindaci spetta il dovere di verificare preventivamente i poteri di rappresentanza dei Delegati
regionali e vigilare sull'andamento dei lavori assembleari con particolare attenzione alle operazioni di
voto.

4- I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica nell'organizzazione periferica dell'Associazione;
partecipano alle sedute dell'Assemblea Generale dei Delegati alle quali possono prendere la parola
senza diritto di voto.

5- I Sindaci durano anch'essi in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati
consecutivi. Il Regolamento di Attuazione disciplina il computo degli eventuali mandati in precedenza già
espletati. In caso di vacanza di un solo Sindaco, il Collegio Sindacale deve entro 30 giorni dalla "vacatio"
affidare il mandato al Sindaco supplente che verrà nominato ricorrendo all'istituto della surroga nei
confronti del primo dei non eletti dalla Assemblea Generale dei Delegati che, interrogato per ordine
decrescente il numero di preferenze ottenute, si dichiari disponibile ad accettare l'incarico. Il nuovo
Sindaco così nominato dura in carica sino allo scadere del triennio in corso. Con la vacanza di un
secondo Sindaco, l'intero Collegio Sindacale Nazionale decade ed alla prima Assemblea Generale dei
Delegati utile verrà eletto un nuovo Collegio Sindacale Nazionale. Sino a quel momento i Sindaci
dimissionari mantengono tutti gli obblighi e doveri inerenti alla loro carica e la rinunzia al loro mandato
ha effetto solamente nel momento in cui, ad esito della votazione assembleare, si è insediato il nuovo
Collegio Sindacale Nazionale.

Art. 11 ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE NAZIONALE
1- Alla prima adunanza del proprio mandato il Collegio Sindacale Nazionale elegge il Presidente tra i
propri componenti con il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio stesso. I Sindaci
devono riunirsi almeno due volte all'anno. Le riunioni potranno avvenire anche per via telematica
secondo le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo Nazionale; ogni riunione dovrà essere
verbalizzata sul Libro del Collegio Sindacale.

2- Per la validità delle adunanze del Collegio Sindacale Nazionale è richiesta la presenza di almeno due
(2) membri; nessuna adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal Presidente; ad
ogni adunanza verrà nominato un Segretario per la verbalizzazione dei lavori. Le delibere saranno valide
se prese a maggioranza dei voti; nel caso di parità di voto prevarrà il voto del Presidente.

Art. 12 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI - ARBITRATO
1- Il Collegio Nazionale dei Probiviri amministra il potere disciplinare all'interno dell'Associazione, con
facoltà di promuovere conciliazioni. Esso ha anche facoltà consultive nei limiti previsti dal presente
Statuto.

2- Per questioni di minore importanza e di unica rilevanza locale, esso potrà delegare le proprie funzioni
ad uno solo dei suoi membri.

3- I provvedimenti che il Collegio Nazionale dei Probiviri potrà adottare in conformità alle procedure e
nei termini stabiliti dall'apposito regolamento disciplinare previsto dal Regolamento di Attuazione,
saranno quelli della censura, della sospensione dai diritti sociali per un termine massimo di sei mesi, o
della espulsione per i casi di maggiore gravità, nei quali casi potrà anche essere disposta la
sospensione cautelare dai diritti sociali sino al giudizio definitivo.

4- Il Collegio è composto da tre membri nominati dalla Assemblea Generale dei Delegati e scelti tra quei
Soci, specchiati e moralmente autorevoli, con almeno dieci anni ininterrotti di anzianità associativa, che
non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari, e che si siano sempre contraddistinti per comportamenti
personali ed associativi di particolare equilibrio ed equanimità. Nelle loro funzioni, essi sono sottoposti
unicamente alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti, e delle Leggi dello Stato italiano.
Alla prima riunione il Collegio elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti; il
Presidente convoca e presiede le sedute del Collegio, secondo le modalità che lo stesso Collegio
determinerà.

5- Il Collegio si riunirà su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o su iniziativa del Presidente del
Collegio.

6- Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

7- Nel caso di controversie riguardanti i rapporti tra i Soci, gli organi sociali, e tra gli organi sociali ed i
Soci, relativamente a tutte le materie coperte dal presente Statuto, la decisione verrà affidata alla
giurisdizione esclusiva di un arbitrato irrituale che deciderà secondo equità in conformità alle norme
previste dal Regolamento di Attuazione.

8- Lo status di Socio comporta l'accettazione del potere disciplinare del Collegio Nazionale dei Probiviri
e delle sue decisioni, anche per quanto attiene, in veste consultiva, l'interpretazione e l'applicazione
delle norme statutarie. Lo status di Socio comporta inoltre l'accettazione della giurisdizione arbitrale nelle
materie coperte dal presente Statuto, come indicato nel punto (7) che precede.
Il ricorso in questi casi all'Autorità Giudiziaria, così come nel caso in cui un Socio ricorra all'Autorità
Giudiziaria contro l'Associazione, comporta ipso facto, senza necessità di alcun atto deliberativo, la
decadenza dalla qualità di Socio. Il Socio decaduto per tali motivi, non potrà più, in via definitiva,
chiedere di essere riammesso all'Associazione.

Art. 13 ORGANIZZAZIONE - DIRETTORE - AMMINISTRAZIONE - CONTABILITA' - BILANCI
1- Specifico regolamento di amministrazione, contabilità e organizzazione, ispirato ai principi civilistici
della buona amministrazione stabilisce le procedure che disciplinano il funzionamento gestionale della
struttura centrale dell'Associazione Radioamatori Italiani; esso stabilisce inoltre la consistenza
numerica, i compiti, i poteri, i controlli e i criteri di valutazione relativi al Direttore Amministrativo e agli
addetti agli uffici della Sede.

2- II Direttore Amministrativo adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi a lui delegati dal
Consiglio Direttivo Nazionale; nell'ambito delle deleghe ricevute, egli è responsabile in via esclusiva
della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed ha i necessari poteri di spesa, di organizzazione e
di controllo del personale degli uffici della Sede; la sua azione è sempre orientata al conseguimento dei
risultati concordati, per cui redige, quando richiesto, appositi rapporti; egli riferisce e risponde
direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale.

3- I bilanci d'esercizio dell'Associazione Radioamatori Italiani verranno di norma certificati da un
organismo esterno. Essi sono composti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa, secondo le normative civilistiche in quanto applicabili alle associazioni.

Art. 14 CARICHE SOCIALI
1- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per
l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale e
che verranno liquidate dal Direttore Amministrativo, previa presentazione dei relativi giustificativi,
secondo le normative interne deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2- Il Consiglio Direttivo Nazionale, sentito sempre il parere non vincolante del Collegio Sindacale
Nazionale e del Direttore Amministrativo, può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti
di particolari incarichi di ordine tecnico o strategico.

3- Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare, sentito il Direttore Amministrativo, che siano altresì
rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che sono autorizzati a partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale stesso, del Collegio Sindacale Nazionale, del Collegio dei
Probiviri od alle Assemblee Generali, nonché le spese di rappresentanza della Presidenza.

Art 15 VOTAZIONI
1- Le votazioni per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, per la nomina dei tre
Sindaci, dei tre membri del Collegio dei Probiviri nonché quelle per la revisione o modifica del presente
Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per la disposizione del capitale, oltre che per la adozione
di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per l'Associazione, avvengono in Assemblea
Generale con le modalità che l'Assemblea stessa di volta in volta deciderà.

2- Per la elezione dei Delegati di Regione e dei Direttivi di Sezione, si ricorrerà a votazioni per
referendum tra i soci interessati per territorio con le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.

3- Ogni socio avente il godimento di tutti i diritti sociali e che non abbia riportato sanzioni disciplinari può
candidarsi ad una qualsiasi carica associativa; nel caso di incarichi di portata nazionale, la Segreteria
Generale provvederà a disporre la pubblicazione della lista dei candidati sull'organo ufficiale, sul sito
internet nazionale e su apposito elenco da affiggere agli albi delle sezioni.

4- Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci

Art. 16 RAPPRESENTANZA E FIRMA
1- Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed a
lui è devoluta la firma sociale. In sua vece, il potere di firma spetta in forma disgiunta, anche ai Vice
Presidenti ed al Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle proprie
attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri
incarichi tecnici, determinando i limiti della delega. Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non
implichino alcuna responsabilità di fronte ai terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può
delegare congiuntamente o disgiuntamente la firma ad uno o più Consiglieri, al Segretario Generale e al
Direttore Amministrativo. Lo stesso Presidente può delegare la firma al Cassiere -liberamente o
congiuntamente alla sua - nei confronti di banche, presso le quali il Consiglio riterrà di depositare i fondi
sociali.

2- Nessuna obbligazione può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e
previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale, autorizzazione che dovrà risultare da regolare
delibera. Le spese e le obbligazioni contrattuali per la gestione corrente si reputano autorizzate qualora
rientranti nel bilancio di previsione approvato e non eccedenti l'ammontare che il Consiglio Direttivo
Nazionale fisserà con apposita delibera.

3- I verbali delle Assemblee Generali saranno firmati dal Presidente di Assemblea, dal Segretario
Generale o, in caso di sua assenza, dal Vice Segretario Generale e dal Collegio Sindacale Nazionale.
I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale saranno firmati dal Presidente o, in caso di sua
assenza, da uno dei Vice Presidenti e dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal Vice Segretario
Generale. I verbali delle adunanze del Collegio Sindacale Nazionale saranno firmati dal Presidente del
Collegio o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario all'uopo nominato. I verbali delle
adunanze del Collegio dei Probiviri saranno firmati dal Presidente del Collegio o dal suo Vicepresidente.

Art. 17 SEZIONI
1- L'Associazione Radioamatori Italiani si articola sul territorio nazionale in Sezioni secondo le modalità
previste dal Regolamento di Attuazione.

2- Secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione, i soci, godenti dei diritti ed in regola con
il pagamento delle quote sociali, che risultino alla Segreteria Generale residenti, domiciliati o che
abbiano il loro centro di interessi nella stessa zona territoriale, possono inoltrare al Consiglio Direttivo
Nazionale motivata richiesta di costituzione di una Sezione.

3- Le Sezioni cooperano per il miglior sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi
sociali, implementando le direttive dell'A.R.I.; nel contempo rimandano al Consiglio Direttivo Nazionale
tutte le informazioni inerenti le attività svolte e le proposte programmatiche per il futuro della loro
Sezione e della Associazione stessa.

4- Le Sezioni sono dotate di proprio Regolamento secondo il modello uniforme stabilito dal Regolamento
di Attuazione.

5- Le Sezioni possono dotarsi, nel rispetto delle normative fiscali vigenti, di un proprio patrimonio
autonomo sempre tenendo presenti le caratteristiche di Ente Morale dell'Associazione della quale essi
risultano espressione a livello locale; le Sezioni dovranno altresì tenere una propria contabilità interna
secondo un modello uniforme stabilito dal Regolamento di Attuazione il quale fisserà altresì le modalità
ed i tempi di inoltro di detta contabilità, normalmente con cadenza annuale, a soli fini di archiviazione, al
Collegio Sindacale ed alla Segreteria Generale.

6- Le Sezioni non possono assumere obbligazioni a nome dell'Associazione nei confronti dei terzi. Le
loro deliberazioni, comportamenti o atti comunque posti in essere, anche sotto il profilo omissivo, non
impegnano in alcun caso la responsabilità patrimoniale dell'Associazione.

7- Ad una Sezione che incorra in gravi irregolarità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
mancato funzionamento amministrativo, la violazione di norme statutarie, regolamentari o di legge,
oppure l'inosservanza di delibere consiliari di carattere precettivo, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà
imporre uno o più Commissari i quali assumeranno in via transitoria tutti i poteri sostitutivi necessari al
fine di correggere le situazioni carenti e riportare così alla normalità la gestione locale. Al termine del
periodo transitorio, che non potrà eccedere in ogni caso la durata di un anno, il/i Commissario/i
forniranno al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione scritta del proprio operato. Di fronte alla
impossibilità del/i Commissario/i di riportare alla normalità le attività di Sezione, il Consiglio Direttivo
Nazionale potrà, con delibera motivata, decretare lo scioglimento della Sezione stessa.

8- In occasione delle Assemblee Generali, le Sezioni afferenti alla medesima regione hanno l'obbligo di:
a) riunirsi per discutere gli argomenti oggetto delle assemblee nazionali;
b) eleggere e notificare le proprie decisioni ai loro Delegati.

9- Il Presidente di Sezione ha il dovere di segnalare al Consiglio Direttivo Nazionale e/o al Collegio
Nazionale dei Probiviri l'eventuale censurabile comportamento del socio della sua Sezione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.

10- In nessun caso il Presidente di una Sezione potrà avere meno di tre anni di anzianità associativa
ininterrotta.

Art. 18 COMITATI REGIONALI
1- Il Comitato Regionale è l'organo di coordinamento decentrato della Associazione a livello regionale.
Il Regolamento di Attuazione dispone le funzioni che la Segreteria Generale assegna alle Segreterie dei
Comitati Regionali per la corretta amministrazione dei soci nel loro territorio. Esso ha altresì i poteri di
rappresentanza che gli vengano conferiti secondo quanto previsto dall'art. 18/5 del presente Statuto.

2- Il Comitato Regionale opera per il coordinato svolgimento delle finalità associative in costante
conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea Generale dei Delegati ed alle delibere
degli organi della Associazione Radioamatori Italiani.

3- I Comitati Regionali sono dotati di proprio Regolamento secondo il modello uniforme stabilito dal
Regolamento di Attuazione.

4- L'Assemblea Regionale dei Delegati, composta dai Presidenti delle Sezioni di ogni Regione,
individuate secondo l'ordinamento dello Stato italiano, è l'organo sovrano del Comitato Regionale
nell'indirizzo delle funzioni ad esso attribuite. II funzionamento del Comitato Regionale è retto dalle
norme adottate per il funzionamento della Assemblea Generale Nazionale in quanto applicabili. Le
deliberazioni del Comitato Regionale sono vincolanti nei confronti dei Soci e delle Sezioni di quella
regione nelle materie ad esso attribuite.

5- Nei limiti di volta in volta espressi dalla Assemblea Regionale dei Delegati, il Comitato Regionale può
rappresentare le Sezioni ed i Soci di pertinenza presso gli organi decentrati della Pubblica
Amministrazione o degli Enti pubblici o privati operanti sul territorio regionale di propria competenza.
Entro tali limiti, esso ha il potere di perfezionare accordi con detti Enti e ratificarli dopo delibera della
Assemblea Regionale dei Delegati.

6- Il Comitato Regionale non può assumere impegni che coinvolgono l'Associazione Radioamatori
Italiani se non espressamente delegato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, al quale risponde
del proprio operato.

7- Nei casi sopra previsti, il Presidente del Comitato Regionale lo rappresenta di fronte ai terzi. Il
Comitato Regionale, salva diversa comunicazione, si reputa domiciliato presso il domicilio del
Presidente.

8- II Collegio Regionale dei Sindaci esercita nella propria regione le stesse funzioni del corrispondente
organo nazionale.

9- Ciascun Comitato Regionale può costituire nel territorio di competenza organi tecnici operativi o
consultivi allo scopo di svolgere o favorire specifiche attività istituzionali.

10- In caso di gravi irregolarità, si applicano le stesse normative previste dall'art. 17/7.

Art. 19 ORGANO UFFICIALE
1- L'Organo Ufficiale dell'Associazione Radioamatori Italiani è "RadioRivista" che potrà essere
realizzata e diffusa anche in edizione telematica. A dirigere tale pubblicazione il Consiglio Direttivo
Nazionale designa un Direttore Responsabile che svolgerà il proprio compito secondo le direttive del
Consiglio stesso. Egli potrà essere coadiuvato da un Comitato di Redazione e risponderà direttamente
al Consiglio Direttivo Nazionale del proprio operato.

2- L'Organo Ufficiale deve pubblicare, nel più breve termine e con precedenza su ogni altra
pubblicazione, anche per estratto, i comunicati del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio Sindacale
Nazionale ed i verbali delle Assemblee Generali dei Delegati. I comunicati dovranno sempre avvenire
nel rispetto delle normative di legge sulla riservatezza e dei diritti dei terzi.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI
1- Il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione, le delibere dell'Assemblea Generale dei Delegati e
del Consiglio Direttivo Nazionale sono vincolanti per tutti i Soci dell'A.R.I. Le norme previgenti
contemplate nei Regolamenti di Sezione e nei Regolamenti dei Comitati Regionali, qualora in contrasto
con quelle contenute nel presente Statuto, sono abrogate e sostitute dalle vigenti norme statutarie.

2- In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo netto risultante sarà devoluto per intero, su
indicazione della Assemblea Generale dei Delegati ad una associazione con scopi analoghi a quelli
dell'Associazione Radioamatori Italiani, esclusa in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i Soci.

3- Le norme del presente Statuto trovano momento attuativo in quanto previsto nell'apposito
Regolamento di Attuazione. Le norme del Regolamento di Attuazione dovranno sempre essere
deliberate dall'Assemblea Generale dei Delegati o su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o su
proposta dei Delegati di Assemblea. L'interpretazione del presente Statuto e delle relativo Regolamento
di Attuazione è devoluta al Collegio Nazionale dei Probiviri in funzione consultiva, che si esprimerà con
un parere definitivo e vincolante per tutti i soci. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e dal
Regolamento di Attuazione si farà riferimento alle norme del Codice Civile, applicabili anche in via
analogica.

Art. 21 NORME TRANSITORIE
1- Successivamente alla approvazione anche in sede amministrativa del presente Statuto, le Sezioni
provvederanno, senza ritardo, a riunirsi per nominare i loro Delegati che parteciperanno alla prima
Assemblea dei Delegati, con il compito di prendere atto di tale avvenuta approvazione dello Statuto e di
procedere alla discussione ed approvazione del Regolamento di Attuazione.

2- Al fine di assicurare una effettiva e concreta rappresentatività della base sociale, i Delegati così
nominati per tale prima Assemblea dovranno essere in rapporto di un Delegato ogni cento soci, con
almeno uno per regione.

3- Sino alla definitiva approvazione del nuovo Regolamento di Attuazione, sarà applicabile per quanto di
ragione ed occorrendo anche in via analogica, il previgente Regolamento di Attuazione, le cui norme in
contrasto col presente Statuto si riterranno implicitamente abrogate. Al Consiglio Direttivo Nazionale
viene demandato in tale fase transitoria il potere di risolvere insindacabilmente, con apposite delibere,
eventuali conflitti normativi.

4- Sino alla definitiva approvazione del nuovo Regolamento di Attuazione che regolamenterà le modalità
di iscrizione all'Associazione, resteranno in vigore le previgenti modalità di iscrizione e l'attuale struttura
dell'ARI Radio Club.
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